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COME FARE PER
TA.R.S.U. - Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani
Come Fare:
La tassa smaltimento rifiuti solidi urbani è dovuta:
- per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali io accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde;
- da coloro che occupano le suddette superfici, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
I soggetti che occupano i locali o la aree presentano, entro il 20 gennaio successivo all’inizio dell’occupazione o detenzione, alla variazione della destinazione d’uso o della misura della superficie dei locali o delle aree scoperte operative, apposita denuncia.
La cessazione, nel corso dell'anno, dell'occupazione o detenzione dei locali ed aree, dà diritto all’abbuono del tributo a decorrere dal bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione.
L’obbligo di presentazione riguarda anche i contribuenti per i quali possono trovare applicazione le norme di esenzione o esclusione dalla tassa.
La dichiarazione e’ sottoscritta e presentata da uno dei coobbligati o dal rappresentate legale o negoziale.
PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA
Entro il 20° giorno successivo alla data di inizio dell'occupazione o detenzione di un immobile, il contribuente deve presentare una denuncia, usando un apposito modulo in distribuzione presso l' URP, Ufficio Tributi o scaricabile nella sezione sottostante.
VARIAZIONI TARSU
Il contribuente dovrà denunciare ogni variazione di superficie o di utilizzo con un apposito modulo allegato a lato e da consegnare presso l'Ufficio Tributi, usando le stesse modalità ed entro gli stessi termini della denuncia originale.
CESSAZIONE TARSU
La cessazione non avviene automaticamente con il cambio di domicilio o di residenza, ma presentando apposito modulo da consegnare all'Ufficio Tributi
La cessazione dell'occupazione o dell'utilizzo di locali ed aree decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia di cessazione.
In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente, che ha prodotto denuncia di cessazione in ritardo, dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali o se la tassa sia stata pagata dall'utente subentrante.
Informazioni specifiche:
QUESTIONARIO TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (T.A.R.S.U.)
La Legge Finanziaria 2007 (Legge 27/12/2006, n. 296) all’articolo 1, comma 106, ha imposto a tutti i soggetti che gestiscono il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani di comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati catastali relativi agli immobili per i quali il servizio è istituito.
Al fine di ottemperare a tale obbligo sarà inviato a tutti i contribuenti un questionario da compilare con i relativi dati catastali e restituire presso questo settore.
Dove Rivolgersi:
Ufficio ragioneria e tributi (vedi dettaglio e orario di apertura)
Documenti allegati:
TARIFFE TARSU ANNO 2011 (132,59 KB)
DENUNCIA TARSU ABITAZIONE (32,5 KB)
CANCELLAZIONE TARSU (41,64 KB)
DENUNCIA TARSU UTENZE NON DOMESTICHE (34,42 KB)
VOLTURA INTESTAZIONE TARSU (30,5 KB)
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