L’art. 5 del Decreto legislativo n. 33/2013 riconosce a chiunque:
a) il diritto di richiedere alle pubbliche amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale (accesso civico o accesso civico semplice);
b) il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis (accesso civico generalizzato o accesso generalizzato).
a) ACCESSO CIVICO SEMPLICE
Il richiedente deve identificare con chiarezza i dati, le informazioni o i documenti di cui è stata omessa la pubblicazione ma non è tenuto a motivare la richiesta (che non è soggetta a costi).
Entro trenta giorni dalla presentazione l’amministrazione pubblica sul sito i documenti, le informazioni o i dati richiesti e comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione degli stessi, indicandogli il collegamento ipertestuale”.
La richiesta di accesso civico, effettuata avvalendosi dell'apposito modulo in allegato e deve essere presentata alla casella PEC o direttamente all’
ufficio relazioni con il pubblico (U.R.P.) dell'ente allegando alla stessa una copia del documento d'identità.
b) ACCESSO CIVICO "GENERALIZZATO"
Secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 33/2013 chiunque ha diritto, senza essere tenuto a motivare la richiesta, ad accedere ai dati, alle informazioni o ai documenti detenuti dalla pubblica amministrazione, ulteriori rispetto a quelli per cui vige l'obbligo di pubblicazione. La richiesta è gratuita salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto dall’amministrazione per la relativa riproduzione.
L'istanza di accesso civico deve indicare con chiarezza i dati, le informazioni o i documenti richiesti e può essere presentata
L'amministrazione che riceve la richiesta di accesso civico generalizzato, ha l'obbligo di verificare se esistano soggetti
controinteressati. Se esistono soggetti controinteressati, l'amministrazione è tenuta ad informarli ed essi possono presentare una motivata opposizione entro dieci giorni.
L’Amministrazione deve altresì verificare se esistono portatori di uno dei seguenti interessi privati:
- protezione dei dati personali;
- libertà e segretezza della corrispondenza;
- interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica (compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali).
Il procedimento di accesso civico generalizzato deve concludersi con un provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.
In caso di
accoglimento della richiesta di accesso, l'amministrazione trasmette al richiedente i dati, le informazioni o i documenti richiesti.
Nel caso sia stata presentata opposizione da parte di un soggetto controinteressato, l'amministrazione trasmette i dati al richiedente solo dopo quindici giorni dalla comunicazione al controinteressato dell'accoglimento dell'accesso, salvi i casi di comprovata indifferibilità così da consentire allo stesso la possibilità di presentare richiesta di riesame oppure ricorrere al difensore civico.
In caso di
diniego totale o parziale della richiesta di accesso o di mancata risposta entro 30 giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame, alla quale l’amministrazione risponde entro venti giorni.
Nel caso l'accesso sia stato negato o differito a tutela di interessi privati relativi alla protezione di dati personali, l’amministrazione provvede sentito il Garante per la privacy, che si pronuncia entro dieci giorni dalla richiesta (in tal caso il termine per l'adozione del provvedimento da parte dell’amministrazione è sospeso fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni).
Contro le decisioni dell'amministrazione il richiedente può presentare ricorso:
1) al
Tribunale amministrativo regionale;
2) al
difensore civico competente per l’ambito territoriale della Regione Piemonte.